Statuto

Statuto del Centro
Sociale Falcone Borsellino

Adeguamento al D.Lgs n. 117/2017, approvato nell’assemblea dei
soci del 04/05/2019

Costituzione, Finalità, Attività, Strumenti del Centro

Art. 1 Costituzione e Denominazione
E’ costituita, ai sensi del D.
Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, l’associazione di promozione sociale (APS) denominata “Centro
Sociale Ricreativo Culturale Falcone e Borsellino APS”, che assume l’acronimo “Centro FB”, di
seguito indicato più semplicemente Centro.
L’associazione non ha fini di lucro e non ha alcuna connotazione partitica e politica nel rispetto
del pluralismo delle opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana.
Art.2 Sede e durata
Il Centro ha sede nel Comune di San Giorgio di Piano.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’art. 22 del
presente statuto.
Art.3 Finalità
Il Centro persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità
dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di
carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.
Il Centro si propone le seguenti finalità solidaristiche e di utilità sociale:
a) La promozione sociale, culturale e civile delle persone, da attuarsi con la costruzione di
relazioni concrete e solidali tra le generazioni.
b) La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, ed economica della comunità, tramite
l’organizzazione di servizi ed iniziative che portino ad incontri tra le persone.
c) Lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di programmi di carattere ricreativo, culturale,
sociale e di lavoro, quest’ultimo inteso come fattore di aggregazione e socializzazione e non
come strumento di utile economico individuale, che portino al superamento dell’isolamento
ed emarginazione delle persone.
Per il raggiungimento di queste finalità il Centro promuove incontri e rapporti di collaborazione
con le Istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole del territorio. Può stipulare convenzioni con
il Comune, con Enti e Associazioni sia pubbliche che private.
Il Centro può aderire annualmente ad associazioni nazionali di promozione sociale,
impegnandosi in questo caso ad accettare ed osservare per proprio conto e per conto dei propri
soci lo statuto, i regolamenti ed il codice etico dell’associazione cui aderirà. Il Centro inoltre può
curare e sviluppare il collegamento e la collaborazione con gli altri Centri Sociali.
Art. 4 Attività
Il Centro, per il perseguimento delle predette finalità, può avviare in favore dei propri soci e terzi
in occasione di eventi e manifestazioni organizzate col patrocinio del Comune:
a) Attività che mirino al mantenimento e miglioramento della salute delle persone anziane,
disabili e bisognose in generale.
b) Attività specifiche e culturali, che portino ad una migliore utilizzazione del tempo libero ed ad
una socializzazione tra le persone.
c) Attività turistiche e soggiorni.
d) Attività di raccolta fondi a scopo sia di autofinanziamento, che benefico.
e) Attività di salvaguardia e sviluppo dell’ambiente.
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f) Attività di collegamento con le giovani generazioni e le scuole del territorio.
g) Attività di socializzazione mediante la somministrazione di alimenti e bevande.
h) Altre attività specifiche consentite dalla legge di riforma del terzo settore. (Art.5D.Lgs117 e
successiva modifica art. 3 D.Lgs 105/2018.
Art. 5 Strumenti
Il Centro è gestito ed autofinanziato dai soci, che nello svolgimento delle attività prestano la loro
opera liberamente, volontariamente e gratuitamente, nel rispetto dei doveri e limiti previsti dal
D.Legs 117/2017, fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che
svolgono la loro attività in modo non occasionale, prevedendo una copertura assicurativa contro
infortuni, malattie e responsabilità civile connesse con lo svolgimento dell’attività di volontariato,
Il Centro può avvalersi dell’opera di lavoratori autonomi e di professionisti.
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi previsti dallo statuto, il Centro può stipulare
Convenzioni con: Comuni, Enti pubblici e privati, altre associazioni di promozione sociale.
Il Centro può stipulare accordi di collaborazione con le altre associazioni di promozione sociale
nazionali ed estere, con fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private, che siano ritenuti utili
e necessari per il conseguimento delle proprie finalità

Adesione, Diritti e Doveri dei soci, Patrimonio
Art. 6 Adesione
Il numero dei soci è illimitato con un minimo di quindici soci.
Possono aderire al Centro tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione e limiti d’età, che ne
facciano richiesta e che accettino di condividere le finalità e gli scopi sociali del Centro.
Per i minorenni è necessaria la firma dei genitori, o di chi esercita la patria potestà, sulla
domanda di ammissione
La richiesta di adesione va presentata al Consiglio Direttivo, che la esaminerà e si pronuncerà
in merito. In caso di diniego, la delibera dovrà essere notificata all’interessato entro 60 giorni;
quest’ultimo, entro i successivi trenta giorni, potrà appellarsi all’assemblea dei soci, che, se non
appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile.
Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio al momento del rilascio della tessera
sociale, che avverrà dietro pagamento della quota d’iscrizione.
L’adesione all’associazione ha la validità di un anno solare e scade il 31 Dicembre di ogni anno
e va rinnovata, pena la decadenza da socio. Per il rinnovo non occorre il benestare del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo determina annualmente il costo della tessera.
Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci
I soci sono tenuti:
a) Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’Associazione.
b) A mantenere sempre un comportamento corretto e rispettoso verso gli altri soci e verso
l’Associazione.
c) A versare la quota associativa nell’entità e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto:
d) Ad accedere liberamente ai locali del Centro.
e) A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, sostenendone i costi.

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f) A partecipare, se maggiorenni, alle assemblee con diritto di voto.
g) A candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali.
h) A prendere visione dei libri sociali con le modalità stabilite dal Regolamento Interno.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di
proprietà dell’associazione, in particolare il versamento della quota associativa non crea diritti di
partecipazione.

Art. 8 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio viene meno per:
a) Causa di morte.
b) Recesso
c) Per mancato versamento della quota associativa annuale
d) Esclusione.
Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante la presentazione di una
lettera indirizzata al Consiglio Direttivo, il recesso avrà effetto a partire dalla data della delibera
del Consiglio Direttivo
Le sanzioni disciplinari a carico del socio sono: il richiamo scritto, la sospensione temporanea e
l’esclusione da socio, provvedimenti che sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
La sospensione temporanea e l’esclusione da socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, con votazione a scrutinio segreto, per i seguenti
motivi:
e) Violazione delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
degli organi dell’Associazione.
f) Comportamenti che violino le norme civili e penali dello Stato o che comunque arrechino
danni morali o materiali o d’immagine all’Associazione o al Centro.
g) Comportamenti o attività in contrasto con gli scopi istituzionali dell’Associazione, ovvero del
Centro.
h) Comportamenti scorretti ed irrispettosi verso gli altri soci, dopo l’avvenuto richiamo scritto.
Il provvedimento contenente le specifiche motivazioni deve essere comunicato per iscritto
all’interessato, il quale può ricorrere entro trenta giorni all’assemblea dei soci, che, se non
appositamente convocata, dovrà pronunciarsi nella sua prima seduta utile.
I soci esclusi non possono richiedere l’iscrizione al Centro
I soci recedenti ed esclusi o che comunque cessino di far parte dell’Associazione, non possono
in alcun modo chiedere la restituzione delle quote o contributi versati a qualunque titolo, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 Patrimonio e Risorse Sociali
Il patrimonio sociale è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al
Centro, nonché dalle entrate, rendite e risorse comunque conseguite. Il patrimonio sociale è
indivisibile e deve essere obbligatoriamente utilizzato e destinato per le attività e stabilite dallo
Statuto ai fini dell’esclusivo raggiungimento delle finalità previste.
Il Centro trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività
da:
a) Quote e contributi degli iscritti.
b) Eredità, donazioni, legati.
c) Contributi dello Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici, e privati, istituzioni pubbliche e
private a qualunque titolo.
d) Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.
e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
f) Proventi delle cessioni di beni e di servizi ai soci ed a terzi.

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g) Proventi derivanti dalle attività ed iniziative promosse dal Centro sia per l’autofinanziamento,
che per le finalità sociali.
h) Erogazioni liberali dei soci.
Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro
impiego in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
Il presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Art. 10 Bilancio
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il bilancio viene redatto secondo la modulistica predisposta dal Ministero in base all’art. 13 della
legge di riforma del terzo settore n. 117/17.
Sia il bilancio di previsione, che il bilancio consuntivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e
sono presentati all’assemblea dei soci entro il 30 Novembre di ogni anno il preventivo ed il 30
Aprile di ogni anno il consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre dell’anno precedente.
I bilanci vengono depositati presso la sede dell’Associazione 15 giorni prima della data di
convocazione dell’assemblea, a disposizione dei soci per la loro consultazione.
Eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto,
ma verranno destinati per il 20 % al fondo di riserva ordinaria e per la restante parte al fondo di
riserva per investimenti, manutenzioni, ripianamento di disavanzi di gestione e sostegno ad
iniziative o attività statutarie.
Qualora il Centro consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può
essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.
Organi del Centro
Art. 11 Gli organi del Centro FB
Gli organi del Centro sono:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Revisore dei Conti
Tutti gli organi, ad esclusione dell’Assemblea dei soci, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
I membri degli organi direttivi e loro collaboratori svolgono la loro funzione a titolo volontario e
gratuito.
I rimborsi spese dei volontari, previa autorizzazione del presidente, saranno regolati così come
previsto da apposito regolamento interno.
Art. 12 Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è rappresentativo di tutti i soci.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega un numero massimo di 3 o
5 soci a seconda se il numero complessivo dei soci è inferiore o superiore a 500, come previsto
dall’art. 24 del D.Lgs.117/2017.
La delega non è consentita per l’elezione degli organi del Centro, né per l’elezione delle
commissioni ed i comitati.
L’assemblea è convocata dal presidente del Centro in via ordinaria o straordinaria:

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a) In via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio.
b) In via straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’associazione o di
fusione o trasformazione.
c) In via straordinaria su richiesta scritta e motivata del Consiglio Direttivo o di almeno un
decimo dei soci, nel qual caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro
quindici giorni dal ricevimento della richiesta
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di
convocazione.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con comunicazione scritta affissa
nelle bacheche, nei locali del Centro, per posta elettronica e pubblicazione sui social media,
almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La comunicazione
deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza ed eventualmente
data, ora e luogo della seconda convocazione.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita ed è atta a deliberare in
prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Il presidente del Centro apre i lavori dell’assemblea indicando il presidente dell’assemblea, il
segretario verbalizzante, scelti tra i soci presenti.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti personalmente e con delega, tranne nei casi di modifiche statutarie, scioglimento o
liquidazione dell’associazione, nei quali casi occorre la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
Possono votare tutti i soci che abbiano rinnovato l’iscrizione ed i nuovi soci iscritti da almeno tre
mesi alla data di convocazione dell’assemblea.
Le votazioni avvengono con voto palese, tranne che nei seguenti casi:
a) Su richiesta di un decimo dei soci presenti.
b) Elezione del Consiglio Direttivo.
c) Quando si delibera su questioni di carattere personale.
d) Nei casi previsti dalla legge.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale che può essere consultato dai soci.
Art. 13 Compiti dell’assemblea
L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione.
b) Approva il bilancio preventivo, quello consultivo e sociale (qualora questo sia previsto)
c) Approva il piano degli investimenti proposto dal Consiglio Direttivo.
d) Approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.
e) Elegge il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti.
f) Nomina il Revisore dei Conti.
g) Nomina il Comitato Elettorale per l’espletamento della elezione del Consiglio Direttivo.
h) Delibera sul ricorso dei soci avverso l’esclusione o la sospensione temporanea decisa dal
Consiglio Direttivo.
i) Delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Centro.
j) Delibera in ordine alla responsabilità degli organi sociali e promuove l’azione di
responsabilità nei loro confronti.
k) Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.
Art. 14 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione del Centro, è composto da un minimo di 7 ad
un massimo di 13 membri eletti tra i soci e dura in carica tre anni.

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Nella prima seduta dopo le elezioni elegge tra i suoi membri: il presidente, il vicepresidente, il
segretario, il responsabile amministrativo e il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo può definirsi anche Comitato di Gestione e svolge le seguenti funzioni:
a) Gestire l’associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall’assemblea dei
soci, in particolare espletare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tramite la
suddivisione dei compiti tra i consiglieri e con il coordinamento del presidente del Centro.
b) Proporre le modifiche dello statuto ed i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea.
c) Proporre al presidente la convocazione dell’assemblea, almeno due volte l’anno, fissandone
l’ordine del giorno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta un decimo dei soci.
d) Deliberare la sospensione o l’espulsione dal Centro dei soci che ne abbiano dato motivo in
base all’art. 8.
e) Esaminare ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal responsabile
amministrativo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
f) Stabilire il valore annuale della quota associativa.
g) Autorizzare i rimborsi delle spese sostenute dai soci per l’espletamento di attività connesse
alla vita del Centro.
h) Deliberare l’eventuale adesione ad altri enti, associazioni ed organismi, che svolgono
attività analoghe a quelle del Centro FB.
J) Deliberare le convenzioni ed i contratti che impegnano l’associazione.
l) Costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività
promosse dall’associazione avvalendosi anche di persone esterne al Comitato di Gestione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi membri, la convocazione avviene con avviso scritto, utilizzando i moderni mezzi
di comunicazione: e-mail, sms, WhatsApp.
La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione e
l’avviso deve riportare l’indicazione degli argomenti in discussione.
In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato telefonicamente senza rispettare la
formalità dei cinque giorni.
Il Consiglio è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte con voto palese dalla maggioranza dei presenti.
E’ previsto il voto segreto su richiesta di un terzo dei consiglieri e quando si tratta di deliberare
sui soci.
Il Consiglio può attribuire a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere specifici atti in nome
e per conto dell’associazione.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del presidente e del segretario. Il verbale
verrà custodito presso la sede del Centro.
Art. 15 Decadenza dal Consiglio
La decadenza da membro del Consiglio può avvenire:
a) A seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni.
b) Per dimissioni e/o termine del mandato.
c) Per violazione delle leggi vigenti, dello statuto e/o del regolamento interno.
d) Comportamenti lesivi della dignità della persona.
Non potrà essere nominato amministratore, e se nominato decadrà dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione dai
pubblici uffici.
La decadenza, ad esclusione del punto b, viene ratificata dal Consiglio, riunito in seduta, con
voto segreto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
A seguito della decadenza di uno o più membri, il Consiglio può provvedere alla loro
sostituzione, nominando i primi tra i non eletti.

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Nel caso di esaurimento della graduatoria, il Consiglio può cooptare altri soci, che rimarranno in
carica fino al termine del mandato, ma la loro nomina sarà sottoposta alla ratifica
dell’assemblea nella prima riunione utile.
In caso di decadenza o dimissioni di un numero tale di consiglieri per cui non si riesca, con il
subentro dei non eletti, a raggiungere il numero minimo di sette consiglieri, il presidente dichiara
decaduto il Consiglio e si procederà a nuove elezioni.
Art. 16 Il Presidente
Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta convocata e
presieduta dal componente più anziano d’età.
Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, a lui
competono i rapporti con le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni.
Al presidente competono le seguenti funzioni:
a) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo.
b) Dirigere e coordinare le attività del Consiglio e degli eventuali gruppi di lavoro attraverso il
lavoro collegiale.
c) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio.
d) Verificare il rispetto dello statuto e dei regolamenti.
e) Sorvegliare e verificare il corretto funzionamento delle attività del Centro.
f) Assumere nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del
Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento
dell’associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del consiglio entro il termine
improrogabile di quindici giorni.
Il presidente rimane in carica tre anni, decade con il consiglio al termine del mandato e può
essere rieletto consecutivamente solo una volta.
In caso d’impedimento e di assenza temporanea del presidente, ne assume le funzioni il
vicepresidente.
Art. 17 Altre cariche nel consiglio
Le altre cariche nominate all’interno del Consiglio Direttivo sono:
—Il vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso d’impedimento o di assenza
temporanea.
—Il segretario, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del consiglio e di conservarne
copia.
—Il responsabile amministrativo, che si occupa dell’amministrazione e della tenuta dei conti,
redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del consiglio.
—Il tesoriere, che ha funzioni di cassiere, provvede alle riscossioni ed ai pagamenti, al rimborso
ai soci delle spese sostenute per il Centro, a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi
bancari dell’associazione.
Il vicepresidente ed il segretario assieme al presidente costituiscono l’esecutivo del consiglio.
Tutte le cariche decadono con la fine del mandato del consiglio direttivo.
Art. 18 Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è l’organo di controllo ed è nominato dall’assemblea dei soci. Controlla
l’andamento amministrativo, contabile e patrimoniale del Centro, il rispetto dello statuto, delle
delibere adottate, dei regolamenti interni e delle norme di leggi vigenti. I controlli dovranno
avere cadenza periodica trimestrale, ma potranno essere effettuati in qualunque momento ne
ravvisi l’opportunità I controlli verranno effettuati in presenza del presidente e del responsabile
amministrativo.

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Certifica la regolarità del bilancio consuntivo, preventivo e sociale (se redatto).
Il Revisore dei conti ha il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione, e di
esprimere il proprio parere, non vincolante, in materia amministrativa, contabile e sugli
argomenti in discussione, non ha però diritto di voto.
Non può essere nominato revisore: il coniuge, i parenti gli affini dei componenti il consiglio
direttivo e degli altri organi statutari eletti.
Il revisore dei conti è tenuto a verbalizzare le verifiche espletate, dura in carica tre anni e
decade al termine del mandato o per decadenza del consiglio direttivo.
Il revisore è rieleggibile.
Art. 19 Gruppi di lavoro
Il Comitato di Gestione, al fine di una più agevole gestione dell’attività del Centro, può costituire
Gruppi di Lavoro, dei quali possono far parte solamente i soci.
Ogni gruppo nomina al suo interno un coordinatore.
Art. 20 Gratuita delle cariche incompatibilità ed ineleggibilità
Tutte le cariche elettive sono gratuite ed espletate in modo volontario.
L’appartenenza agli Organi direttivi del Centro è incompatibile con incarichi politici: membro del
Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale ed Europeo, del Consiglio regionale, della
Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana,
membro di Consigli provinciali e Città Metropolitane, Sindaco, membro di Giunta Comunale e di
Consiglio Comunale o delle Unioni Comunali. E’ incompatibile con incarichi amministrativi e
decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali ed associative concorrenti, in
istituzioni pubbliche, in enti di previdenza ed assistenza sociale, infine con cariche direttive in
aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con il Centro.
Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e la sua
decadenza dalla carica ove già nominato o eletto.
Non possono inoltre essere eletti alla carica di membro del consiglio direttivo i soci che abbiano
tra loro rapporti di coniugio, ascendenza e discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale
causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati ed ove
nominati o eletti la decadenza, salvo l’immediata rinuncia al mandato di uno dei due soggetti
interessati.
Art. 21 Modifica dello statuto
Le modifiche allo statuto sono deliberate dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono valide se
approvate con una maggioranza pari ai due terzi dei presenti
Art. 22 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci costituita come previsto
dall’art. 21.
La delibera di scioglimento dell’associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno
i tre quarti dei soci presenti.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione deve nominare i liquidatori,
determinandone i poteri.

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In caso di scioglimento, l’associazione ha l’obbligo di devolvere l’eventuale patrimonio residuo
mobile, immobile e finanziario precedente e derivante dalle operazioni di liquidazione ad altre
associazioni di promozione sociale del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso finalità
di pubblica utilità.
Il patrimonio non può in nessun caso essere distribuito tra i soci sia direttamente che
indirettamente.
Art. 23 Rinvio a leggi
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le leggi italiane vigenti in materia di
enti del terzo settore ed in particolare la legge 6 Giugno 2016 n. 106 ed il DLgs 3 Luglio 2017 n.
117 e per quanto in esse non previste, le norme del codice civile.
Resta inteso che il Consiglio Direttivo è, sin da subito, autorizzato a deliberare modifiche al
presente statuto, che dovessero essere richieste o necessarie, ai fini dell’approvazione da parte
degli enti di vigilanza.

Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione, annulla
e sostituisce il precedente statuto del 30/05/1998 ed i successivi aggiornamenti del 15/04/2000
e 15/11/2003

Il segretario dell’assemblea Il presidente dell’assemblea
Cremonini Sergio Orsoni Adriana

Il presidente del Centro
Vitali Gabriele